Il Tribunale di Roma si esprime riguardo i limiti della ripartizione tra i condomini delle spese per i lavori di rifacimento effettuati alla facciata esterna della palazzina.
Sentenza n. 16/2018 del 02/01/18 RG n. 76402/2018
Tinteggiatura dei sottobalconi privi di elementi decorativi: chi paga?
Se i sottobalconi sono privi di elementi decorativi, e svolgono un ruolo secondario di completamento estetico alla facciata, si applica l’articolo 1125 c.c.?
E’ stato osservato che se è vero che i balconi consentono l’estensione della proprietà di affaccio, dall’altro lato non può disconoscersi che essi si pongono come elementi decorativi esterni che si inseriscono, in guisa di unità essenziale, nella struttura della facciata, nè che quest’ultima costituisce oggetto, per consolidata giurisprudenza, di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani riuniti in Condominio.
La facciata o prospetto, quale parte presuntivamente comune dell’edificio, è infifferenziatamente destinata al servizio di tutti i condomini, “con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà” (Cass. n. 945/1998).
E’ stato altresì osservato in giurisprudenza che i balconi aggettanti, costituendo un “prolungamento” della corrispondente unità immobiliare, appartendono in via esclusiva al proprietario di questa (e ad essi non può quindi applicarsi il disposto dell’articolo 1125 c.c.), dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore qualora si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15913 del 17/07/2007).
Il ragionamento del Tribunale di Roma nel caso in esame. A seguito della giurisprudenza esistente e dell’espletata istruttoria (documentazione fotografica), il giudice ha rilevato che, nel contesto architettonico del caso in esame, i sottobalconi (che qui interessano), essendo privi di elementi decorativi svolgono un ruolo secondario di completamento estetico alla facciata, e quindi non propriamente di pregio architettonico. Pertanto egli ha ritenuto che il regolamento di Condominio (art. 6 lett. b e c), richiamato dall’assemblea a giustificazione della ripartizione delle spese in base ai millesimi della tabella di proprietà, non era applicabile al caso in esame.
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