Anagrafe Condominiale - Dossier Tecnici 24 - ANACI Ascoli Piceno Fermo

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Anagrafe Condominiale Art. 1130 n. 6 Codice Civile

Anagrafe Condominiale: problematiche applicative

Registro anagrafe condominiale nella disciplina del Codice Civile, tenuta ed aggiornamento, tutela della privacy dei condomini, prova documentale ed ulteriori aspetti applicativi

Estratto dal Fascicolo:

Il registro di anagrafe condominiale è uno dei quattro registri (insieme a quello dei verbali, di contabilità e di nomina e revoca) che l’amministratore deve curare e mettere a disposizione dei condomini per la libera consultazione.

La tenuta del registro è un obbligo specifico dell’amministratore; la mancata tenuta o cattiva gestione del registro configura un’ipotesi di grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore dall’incarico ai sensi dell’art. 1129, comma 11, n. 7, c.c.

La costituzione del registro di anagrafe comporta degli obblighi anche per i singoli condomini, tenuti a collaborare con l’amministratore comunicandogli tutte le informazioni richieste dall’art. 1130, n. 6, c.c. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, l’amministratore richiede ai condomini, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie. Decorsi trenta giorni dalla ricezione, in caso di omessa o incompleta risposta, il codice autorizza l’amministratore a ricavare i dati necessari mediante ricerca anagrafica e catastale, addebitando i relativi costi al condomini inadempienti.

Questo fascicolo è a disposizione degli Associati ANACI
presso la sede Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo

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Anagrafe Condominiale – Dossier Tecnici 24 – Maggio-2015

 

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