Sentenza Corte di Cassazione
Tribunale 28 luglio 2017
Il danno da precipitazioni atmosferiche: profili di responsabilità del Comune
qualora il Comune non adempiesse ai suoi obblighi di custode
– omissis –
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27/4/2015 la Corte d’Appello di Bari, rigettato quello incidentale del Comune di Terlizzi, in accoglimento del gravame in via principale interposto dal sig. D.N.D. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Trani n. 87 del 2010, ha condannato il primo al pagamento di somma in favore di quest’ultimo a titolo di risarcimento dei danni subiti dalle strutture murarie del locale interrato di sua proprietà adibito ad autorimessa e deposito (nonchè dai mobili ivi allocati), sito in via (OMISSIS) invaso da acqua mista a fango in conseguenza dell’allagamento delle strade dovuto al temporale del 30 luglio 2002.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di Terlizzi propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè dell’art. 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che la corte di merito (diversamente dal giudice di prime cure) abbia erroneamente escluso la ricorrenza nel caso del caso fortuito, laddove nel caso non si era trattato “semplicemente” di “una pioggia persistente… la cui intensità e durata sia soltanto fuoriuscita dai normali canoni meteorologici” bensì di “un fenomeno brevissimo ma di inaudita intensità, certamente imprevedibile ed incontrollabile (una cosiddetta “bomba d’acqua” piovuta dal cielo, con effetti decisamente devastanti)”. Lamenta che la corte di merito ha disatteso “le opinioni del CTU, laddove lo stesso evidenziava la possibilità che le modifiche urbanistiche avvenute nella zona ove si verificarono i danni e le condizioni di scarsa manutenzione della rete di fogna bianca avessero semplicemente concorso nella produzione dei danni subiti dall’attore”, ipotizzando “un concorso di colpa nella misura del 50%”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
– omissis –
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