Sentenza Corte di Cassazione
Tribunale 18 agosto 1993
Il pignoramento del conto cointestato
Pignoramento notificato alla banca in danno di uno dei cointestatari del conto
Avv. Giampaolo Morini – In base al principio generale della responsabilità patrimoniale, è aggredibile il credito del cointestatario, vantato nei confronti della banca.
Dall’altro, appare, decisamente più complesso i criteri per la determinazione della misura dell’oggetto del pignoramento e stabilire se i cointestatari possono continuare ad esercitare i loro diritti[1]. In quanto, manca una previsione legislativa del pignoramento del credito solidale[2]. Sotto il profilo processuale, alcuni autori ritengono applicabile alla procedura anche le norme relative all’espropriazione dei beni indivisi, altri, invece, osservano che dette norme riguardano le espropriazione di diritti reali e non sono, quindi, richiamabili in tema di obbligazioni solidali.
La quota di spettanza del cointestatario esecutato
Tra le varie problematiche, spicca quella relativa alla determinazione della quota di spettanza del cointestatario esecutato, questione tutt’ora aperta.
La questione in esame vede interessi contrapposti: quello del creditore procedente, del debitore esecutato e quelli dei cointestatari non debitori[3].
La banca, in genere, assume la custodia della quota di pertinenza del cointestatario esecutato, determinata presuntivamente a norma dell’art. 1298 c.c., uguale a quella degli altri cointestatari e ritiene ancora che per i conti a firme separate sulla rimanente giacenza del conto possono operare i cointestatari non esecutati.
In una risalente, e preziona sentenza del Trib. Genova, 10 luglio 1951 si legge: in un deposito in conto corrente cointestato a più persone con facoltà per ciascuna di esse di compiere, anche separatamente, operazioni, il creditore di una di esse non può pignorare presso la banca l’intera somma portata in deposito, ma soltanto la quota di spettanza del suo debito determinata secondo il principio posto dall’art. 1101 c.c., secondo il quale le quote di partecipazione alla comunione si presumono uguali.
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