Dott. Ing. Luca DE ANGELIS
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Verifiche periodiche impianti elettrici: le nuove regole condominiali
L’Amministratore di Condominio deve provvedere alle verifiche periodiche impianti elettrici in base alle nuove regole condominiali introdotte dalla Legge 220-12 al fine di mantenere o adeguare gli impianti elettrici nel rispetto delle norme vigenti, ai sensi del DPR 462-01, DM 37-08, D.Lgs 81-08, CEI 64-8, per garantire la sicurezza di tutti nelle parti comuni dei Condomini.
La manutenzione elettrica si può definire come l’insieme di operazioni tecnico-gestionali necessarie a mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di una macchina o di un impianto nel rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le verifiche periodiche impianti elettrici.
L’Ingegnere Luca De Angelis esperto in elettrotecnica e sicurezza elettrica svolge attività di Progettazione e Consulenza in ambito Energetico, Tecnologico e Impiantistico:
- Professionista antincendio iscritto al Ministero con codice n. AP01676I00418
- Verifiche periodiche impianti elettrici civili condominiali ai sensi del D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008 e del D.Lgs 9 Aprile 2008 n.81.
- Verifica impianto di messa a terra (CEI 64-8-6)
- Analisi del rischio specifico relativo alla protezione contro i fulmini
- Analisi energetica consumi elettrici condominiali e consulenza su migliori tariffe elettriche del mercato libero dell’energia
In ambito condominiale, non è una condizione sufficiente aver progettato e costruito un impianto elettrico a regola d’arte, poiché qualsiasi componente, anche se impiegato correttamente, non può mantenere invariate nel tempo le proprie prestazioni e caratteristiche di sicurezza.
Al fine quindi di preservare nel tempo gli impianti elettrici in conformità alla regola dell’arte ed alle nuove regole condominiali, è indispensabile una regolare e costante attività di manutenzione da effettuarsi con verifiche periodiche indicate da leggi o norme tecniche del settore.
Le principali finalità della manutenzione sono:
- conservare le prestazioni e il livello di sicurezza iniziale contenendo il normale degrado ed invecchiamento dei componenti;
- ridurre i costi di gestione dell’impianto evitando perdite per mancanza di produzione a causa dell’invecchiamento dell’impianto stesso;
- rispettare le disposizioni di legge.
Ogni Amministratore di Condominio, come ogni altro utente, deve valutare in dettaglio le attività di manutenzione in riferimento a:
- disposizioni legislative e nuove regole condominiali;
- norme tecniche;
- istruzioni del costruttore.
Obbligo generale della manutenzione
Le verifiche periodiche per la manutenzione degli impianti elettrici, in particolare nei luoghi di lavoro, sono un obbligo ben preciso. In particolare per quanto riguarda la sicurezza delle persone, discendono in maniera generica dal Codice Civile e da una serie di disposizioni legislative:
Codice Civile
Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
Tale legislazione, denominata Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, accorpa in un unico documento e migliora tutte le precedenti norme di pari oggetto, introducendo la verbalizzazione dell’esito delle verifiche periodiche impianti elettrici.
Titolo II capo I – Disposizioni Generali
Art. 64 comma 1 lettera c
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
Art. 64 comma 1 lettera e
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Titolo III Capo III – Impianti elettrici
Art. 86 comma 1 e 3
– omissis –
gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Anche per quanto riguarda l’installazione di impianti elettrici all’interno degli edifici il Decreto 22 Gennaio 2008 n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici, obbliga il proprietario dell’impianto ad effettuare regolari manutenzioni:
Art. 8 comma 2
Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dell’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Il registro dei controlli manutentivi
Come detto, la legislazione impone al datore di lavoro l’incombenza di fare verifiche periodiche impianti elettrici per controllare lo stato di conservazione e di efficienza degli stessi ai fini della sicurezza.
A tal proposito si riportano alcuni articoli del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81:
Art. 86 – Verifiche e controlli
Comma 1
Ferme restando le disposizioni del DPR 22-10-01 n. 462, in materia di verifiche periodiche degli impianti elettrici, il datore di lavoro provvede affinché i suddetti impianti elettrici, gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Comma 2
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della saluto e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
Comma 3
L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
È opportuno premettere che la verbalizzazione, o meglio la registrazione dell’esito dei controlli (rapporto di prova), può essere condotta nel modo e nella forma che ognuno preferisce, non essendo stabilito nulla in merito, almeno fino all’emissione del decreto ministeriale suddetto.
Modalità, tipologia e frequenza dei controlli delle verifiche periodiche impianti elettrici
Al fine di condurre un adeguato controllo manutentivo dell’impianto elettrico, la norma di buona tecnica CEI 64-8-6 art. 62.1.2 indica l’effettuazione delle seguenti attività:
- condurre un esame a vista;
- misurare la resistenza di isolamento dei circuiti;
- provare la continuità dei conduttori di protezione;
- stabilire l’efficienza della protezione contro i contatti indiretti;
- provare il funzionamento degli interruttori differenziali e del dispositivo di controllo dell’isolamento nei sistemi IT.
In merito alla periodicità delle verifiche degli impianti elettrici, la stessa norma CEI 64-8-6 all’art. 62.2 si pronuncia nel seguente modo:
L’intervallo di tempo può essere, per esempio, di alcuni anni (per es. 4 anni) con l’eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, possono essere richiesti intervalli di tempo più brevi:
- posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione;
- posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione;
- luoghi ai quali abbia accesso il pubblico;
- cantieri;
- impianti di sicurezza (per esempio illuminazione di sicurezza)
Nota: L’intervallo di tempo è stabilito in qualche caso da prescrizioni di carattere legislativo.
La norma tecnica non stabilisce nel dettaglio una precisa scadenza per le verifiche periodiche impianti elettrici per i controlli manutentivi, ma lascia questo compito al datore di lavoro.
In un luogo senza rischi specifici sembra ragionevole un periodo di cinque anni tra due verifiche successive. Dove il pericolo è maggiore può essere ridotto a due anni.
In ottemperanza alla norma CEI 64-8-6 art. 62.1.6 l’utente è inoltre tenuto ad affidare le verifiche agli impianti elettrici ed i controlli manutentivi a persone esperte e competenti in materia.
Definizioni – Verifica (CEI 64-8-6)
6.3.1 Verifica
Insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza alle prescrizioni della (presente) Norma dell’intero impianto elettrico.
NOTA: La verifica comprende esame a vista, prove e rapporto di verifica.
6.3.3 Prova
Effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante le quali si accerta l’efficienza dello stesso impianto elettrico.
NOTA: La misura comporta l’accertamento di valori mediante appropriati strumenti, cioè valori non riscontrabili con l’esame a vista.
6.3.4 Rapporto
Registrazione dei risultati dell’esame a vista e delle prove.