Sentenza Tribunale di Milano n. 5088 del 2017 – Impianti individuali e spazi comuni
Due articoli Pubblicato da Il Sole 24 Ore martedì 10 ottobre 2017
Scarico a parete, per il TAR si può
Il giudice amministrativo ha bacchettato il municipio e il condominio, facendo pagare loro anche le spese di giudizio
Il punto di partenza sono la legge 90/2013 ed il successivo Dlg. 102/2014 che hanno ridisegnato le regole per lo scarico a parete dei generatori di calore a gas e hanno introdotto importanti eccezioni per chi, abitando in un palazzo suddiviso in più unità immobiliari e in presenza di una canna fumaria collettiva e non più a norma, non abbia la possibilità di convogliare in sicurezza i fumi sul tetto. Il Tar di Milano, con la sentenza 1808/2017, mette un punto fermo in materia di impianti individuali e spazi comuni.
La canna fumaria sulla facciata? Ok, ma con limiti
Fatti salvi decoro architettonico e sicurezza statica, sono derogabili anche le distanze, ma non il regolamento contrattuale
Il Tribunale di Milano, nella sentenza 5088/2017, è tornato ad occuparsi del diritto di un singolo condòmino di installare sulla facciata del fabbricato una canna fumaria. Nella sua decisione, il tribunale ha fatto riferimento a principi giurisprudenziali ormai consolidati, ribadendo l’applicabilità, per il caso in questione, dell’articolo 1102 del Codice Civile, in base al quale ogni condòmino ha diritto di utilizzare le parti comuni per proprie esigenze purchè non ne alteri la destinazione, non impedisca ad altri di farne parimenti uso e non vada ad alterare il decoro architettonico o a pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato.
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SCARICO A PARETE, PER IL TAR SI PUO’ – LA CANNA FUMARIA SULLA FACCIATA? OK, MA CON LIMITI