Ordinanza Corte di Cassazione n° 28764 del 30 novembre 2017

Articolo di Il Sole 24 Ore, martedì 12 Dicembre 2017 – N.336

Revoca per il bilancio fuori tempo

L’ Amministratore non può essere nominato di nuovo dall’assemblea

Tra gli obblighi dell’amministratore di condominio, sia nella precedente disciplina che in quella attuale, vi è di redigere il rendiconto annuale. E ora (dopo la riforma del 2012) deve essere approvato dall’assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni dalla fine dell’esercizio. E in caso di omissione di questo adempimento scatta la “grave irregolarità” e la revoca.

[…] Ciò posto, qualora penda un provvedimento giudiziale di revoca, le delibere di approvazione tardiva dei rendiconti, eventualmente adottate nelle more di detto procedimento, non valgono a sanare l’inadempimento dell’amministratore che ha tra i suoi precipui compiti quello di rendere il conto della sua gestione. Questo il senso dell’ordinanza della Cassazione n° 28764 del 30 Novembre 2017.

 

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